Nessun vincolo per il passaggio dal regime semplificato al forfettario per le partite IVA: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

Con la risoluzione n. 64/E/2018 l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni circa le modalità ed i costi per le partite IVA che scelgono di passare dal regime semplificato a quello forfettario. I chiarimenti sono pervenuti in risposta ad un interpello avanzato da un contribuente che, volendo applicare il regime forfettario a partire dall’anno di imposta 2018, chiedeva informazioni sulla decorrenza del vincolo triennale di permanenza nel regime scelto e se tale vincolo possa essere derogato anche con riferimento agli anni d’imposta 2016 e/o 2017.

In particolare il contribuente, pur possedendo i requisiti per accedere al regime forfettario ha sempre svolto la propria attività in regime di contabilità semplificata senza tuttavia mai esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione annuale IVA, ma semplicemente adottando un “comportamento concludente”. Nel 2017 lo stesso ha optato per il regime semplificato e vorrebbe applicare il regime forfetario a partire dall’anno d’imposta 2018 per fruire così di una tassazione agevolata. Il contribuente chiedeva quindi se fosse possibile applicare nel 2018 il regime forfettario per le Partite IVA indipendentemente dall’opzione effettuata per l’anno d’imposta 2017.

L’Agenzia delle Entrate ha dunque chiarito che non vi è alcun vincolo sul passaggio dal regime semplificato al forfettario per le Partite IVA. Ricordando che a partire dal 1° gennaio 2015 il regime naturale per i contribuenti in possesso dei requisiti stabiliti dalla Legge di Stabilità 2015 è il regime forfettario, precisando che a tali soggetti è consentito optare per la determinazione dell’IVA e del reddito nei modi ordinari.

Anche se il contribuente non ha esercitato l’opzione nel quadro VO della dichiarazione IVA, ha comunque adottato il regime contabile semplificato determinando il reddito ai fini delle imposte sui redditi applicando le disposizioni di cui all’art. 66 del TUIR. Essendo questo un regime “naturale” per i contribuenti minori – in presenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento – il contribuente ha facoltà di transitare dal regime semplificato al regime forfettario senza dover scontare alcun vincolo triennale di permanenza, avvalendosi per l’anno d’imposta 2018, del regime forfettario.

L’Agenzia delle Entrate sottolinea infine che l’omessa indicazione dell’opzione nella dichiarazione IVA per l’applicazione del regime di contabilità ordinario per le imprese minori, seppur non vincolante ai fini dell’efficacia del regime scelto, costituisce tuttavia una violazione sanzionabile e che è possibile sanare attraverso l’istituto del ravvedimento operoso.

Giancarlo Boesso