1)  ISPEZIONE E RELAZIONE TECNICA DI CENSIMENTO

La Relazione tecnica di censimento è redatta a seguito di una valutazione preliminare della effettiva presenza di amianto, che avviene attraverso l'ispezione delle strutture edilizie, è finalizzata all'identificazione dei materiali potenzialmente contenenti amianto e costituisce le premesse per la valutazione del rischio e la scelta dei provvedimenti necessari per il contenimento o l'eliminazione del rischio e per le attività di custodia esplicitando le azioni richieste per ogni elemento, in funzione della posizione e dello stato di conservazione.

2)  VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Una volta accertata la presenza di amianto è necessario eseguire una specifica valutazione del rischio per la salute degli occupanti l’edificio e dei lavoratori, in funzione del tipo di amianto (compatto o friabile), del suo confinamento o meno, del suo stato, delle condizioni particolari che potrebbero facilitare la dispersione delle fibre.

3)  PIANO DI MANUTENZIONE E CONTROLLO

Dal momento in cui viene rilevata la presenza di materiali contenenti amianto in un edificio/condominio, deve essere posto in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti. (Procedure per le attività di custodia e di manutenzione - art. 4 DM 6/9/94).

4) SERVIZIO DI COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLO DI SEGNALAZIONE MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Effettuate le fasi di censimento e valutazione del rischio, i nostri consulenti procedono alla compilazione del modello previsto per la mappatura regionale della presenza di amianto per i censimenti effettuati ai sensi dell'art. 9 della L.R. 30/2008 e trasmissione del modello secondo le modalità di comunicazione della presenza di amianto previste dalla D.G.R. N. 58-4532 del 29/12/16.

I servizi per l'Amianto

Nel rispetto di quanto disposto dal D.M. 06/09/1994, il proprietario o l’amministratore devono individuare la presenza di materiali contenenti amianto presso l’edificio al fine di predisporre misure di controllo e di corretta gestione del rischio.

La normativa di riferimento infatti non sancisce l’obbligo di bonifica “a prescindere”, ma prevede, constatata l’effettiva presenza di amianto, la necessità di provvedere ad una valutazione del  rischio e individuare in base agli esiti  le azioni possibili. 

L’obbligo di bonificare scaturisce dalla pericolosità dei manufatti in cemento amianto (MCA), che dipende dall’eventuale rilascio di fibre aerodisperse nell’ambiente in quanto rappresentano un potenziale rischio per la salute degli occupanti e per l’eventuale degrado ambientale connesso con la dispersione di fibre.

La legge non richiede necessariamente la bonifica ma impone ai proprietari e agli Amministratori dei Condomini  la valutazione del possibile rischio con la conseguente individuazione degli interventi attuabili in virtù delle risultanze ottenute.

Risultati immagini per tubazione amiantoL’amministratore deve designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; tale figura garantisce la tenuta di un'idonea documentazione da cui risulti l'ubicazione dei materiali contenenti amianto, le necessarie avvertenze allo scopo di evitare che l'amianto venga inavvertitamente disturbato; il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali di amianto, nonché la predisposizione di una specifica procedura di autorizzazione per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una documentazione verificabile.

Il CNS mette a disposizione una gamma completa di servizi per far fronte agli adempimenti e alle attività di custodia e manutenzione.




La gamma dei servizi (ai sensi del D.L. 81/2008)

Il CNS mette a disposizione una gamma completa di servizi per la Valutazione dei rischi e la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro